NORME VIGENTI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE (NUNZIATELLA)

Da: Alberto Fontanella Solimena
Data:02/04/2016 00:44 (GMT+01:00)
A: Nunziatella , nunziatella , nunziatellawebex

Oggetto: NORME VIGENTI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE (NUNZIATELLA)

 

NORME VIGENTI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE (NUNZIATELLA)

Il Codice dell'ordinamento militare, così come modificato dal D.L. 31/12/2012 n. 248, precisa (art. 788) che la disciplina relativa ai concorsi pubblici (art. 2050), all'inquadramento economico e al trattamento previdenziale nel pubblico impiego (art. 2052) si applica anche agli allievi delle Scuole militari.
Tale disciplina prevede che “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.
Precisa, però, che tale periodo è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 24/12/86, n. 958, nonché quello prestato successivamente. Quindi esclude da tali benefici coloro che hanno prestato servizio prima di tale data. Precisa ancora che “rimane fermo il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi previsti” dalla “Legge 8/8/91, n. 274, con onere a carico dell'INPDAP (oggi INPS), indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati” i servizi da valutare.
La Legge 24/12/86 n. 958 stabilisce che “ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti sono computati, a domanda, ai sensi dell'articolo 20 della L. 24/12/86, n. 958, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge, con onere a carico delle predette Casse pensioni” e cioè che ”il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.
In conclusione appare evidente che il periodo trascorso alla Nunziatella, dopo l'arruolamento (cioè con le stellette) sia valutabile, a domanda, per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento di quiescenza.
Si tratta di “contributi figurativi”, come precisa lo stesso INPS, cioè che vengono “accreditati” con onere a carico dell'ente previdenziale.
Quanto sopra non vuole essere – e non è – una trattazione completa del problema, non è certamente esaustiva ma è solo un tentativo di fare un po' d'ordine nel marasma legislativo che regola questa materia. 
 
1° aprile 2016 (na questo non è un pesce d'aprile :) ) 
Alberto Fontanella Solimena (66-69)
 
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Da: http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-05-08&task=dettaglio&numgu=106&redaz=010G0089&tmstp=1274953468670

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell’ordinamento militare. (10G0089) (GU Serie Generale n.106 del 8-5-2010 – Suppl. Ordinario n. 84)

Art. 788  Ferma speciale volontaria 1. Gli allievi, dal compimento del 15° anno di eta' e sino alla maggiore eta', sono arruolati a domanda e con il consenso di chi esercita la potesta', e contraggono una ferma speciale di anni 3 per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine, possono contrarre successive rafferme di un anno.

Al completamento del corso di studio, agli allievi si applicano le disposizioni di cui agli articoli

2050 e 2052.

… … … Art. 2050 Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici 1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. … … … 3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici. Art. 2052 Riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego 1. Il periodo di servizio militare e' valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.
 2. Il servizio militare valutabile ai sensi del comma 1 e' esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonche' quello prestato successivamente. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico dell'INPDAP, indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal presente comma, cessano di essere corrisposti; le somme gia' erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attivita' o di quiescenza. ______________________________________________________

da http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/25/13G00020/sg

Modifiche al Codice dell’ordinamento militare

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 248

Art. 4

 m) all'articolo 788, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al completamento del corso di studio, agli allievi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2050 e 2052.»; 

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Da: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/08/26/091G0317/sg

LEGGE 8 agosto 1991, n. 274

 Art. 1 (Servizi militari). - 1. Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti sono computati, a domanda, ai sensi dell'articolo 20 della L. 24 dicembre 1986, n. 958, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986, con onere a carico delle predette Casse pensioni … … … ______________________________________________ L. 24 dicembre 1986, n. 958 

Art. 20. Riconoscimento del servizio militare.

1.    Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

_____________________________________________________ ISTRUZIONI DAL SITO INPS 

Dal http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6281

I contributi figurativi per il servizio militare

I periodi di servizio militare, obbligatorio o volontario, prestato nelle Forze Armate Italiane, compresa l’Arma dei Carabinieri, e quelli ad esso equiparati sono utili, a domanda dell’interessato, per determinare il diritto e la misura di tutti i trattamenti pensionistici, esclusi quelli a carattere assistenziale.

… … …

Può essere richiesto dai lavoratori iscritti:

·   nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

… … …

UTILIZZO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI

I contributi accreditati sono utili per determinare:

·         il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche (vecchiaia, anzianità, invalidità, assegno ordinario di invalidità, inabilità, superstiti) con esclusione di quelle a carattere assistenziale (pensione sociale, assegno sociale, prestazioni concesse agli invalidi civili);

… … …

LA DOMANDA

La richiesta di accredito può essere presentata in qualsiasi momento della vita assicurativa senza alcun termine di prescrizione:

·        per richiedere l’aggiornamento del conto assicurativo, indipendentemente, quindi dalla richiesta di una prestazione;

·        in occasione della presentazione di una domanda di prestazione;

·         contestualmente alla domanda di pensione.